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La Sacra Rota. Al “servizio della verità nella giustizia”

“I Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia.
E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!”.
Papa Francesco
Cos’è la Sacra Rota?

Domanda semplice, risposta complessa. Nel sentire comune la Sacra Rota è il tribunale della Chiesa  Cattolica che “annulla” i matrimoni. In realtà è molto più di questo ed è molto più complesso spiegare come nella Sacra Rota si incrocino diritto e Dottrina della fede.

Tecnicamente è un dicastero della Curia romana ed è il Tribunale ordinario della Santa Sede. Si tratta di una articolazione della struttura organizzativa della giustizia Vaticana che funge da Giudice di primo grado quando le cause riguardano organismi e strutture direttamente dipendente dal Vaticano, di secondo o di terzo grado nelle cause trattate dai tribunali diocesani e metropolitani (assumendo funzione di appello e cassazione).
I giudici sono nominati dal Papa e costituiscono un collegio presieduto da un “decano”.

sacra rota

La Sacra Rota ha radici nella bolla Ratio iuris emanata da Giovanni XXII il 16 dicembre 1331, ed ha subìto diverse riorganizzazioni nel corso dei secoli. Questo Tribunale ha operato ininterrottamente fino alla presa di Porta Pia, nel 1870. Dopo più di un trentennio di inattività fu una bolla di Papa Pio X a riorganizzare il nuovo Tribunale recuperando l’antica denominazione di Rota che si deve, secondo fonti vaticane, all’uso dei giudici di riunirsi in cerchio nel luogo deputato ai giudizi.

Nullità non è sinonimo di divorzio

Per gli aspetti che ci interessano ci limiteremo a spiegare brevemente le attività del tribunale apostolico in relazione alle cause di nullità matrimoniale. Esse riguardano i matrimoni contratti con rito cattolico, fra due cattolici oppure fra un coniuge cattolico ed uno ateo o di altra confessione.

Nel linguaggio comune si parla di “annullamento della Rota”, o ancora più impropriamente “divorzio cattolico”, ma è un errore parlare di annullamento e ancor più sbagliato assimilare il giudizio della Sacra Rota ad un divorzio.

Tecnicamente si deve parlare di “riconoscimento di nullità”.
Infatti il matrimonio, in quanto sacramento che riconduce all’unicità e alla inscindibilità, non può essere annullato o risolto; dunque il diritto canonico ammette solo la nullità “ab origine”, vale a dire che la causa che rende invalide le nozze esiste prima ancora che queste siano celebrate.

Il tribunale ecclesiastico quindi non fa altro che prendere atto delle ragioni della nullità del sacramento del matrimonio.
Una attività di tipo giuridico ecclesiale che lo stesso Papa Francesco ha definito servizio della verità nella giustizia”. Va inoltre precisato che non è nemmeno necessario giungere alla Sacra Rota perché sia riconosciuta la nullità di un matrimonio.

Il ricorso alla Rota, infatti, è facoltativo in primo grado e in secondo grado (i fedeli possono infatti decidere di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici diocesani, in primo grado, e al tribunale metropolita in secondo grado). L’intervento della Rota è obbligatorio solo dal terzo grado di giudizio in poi (una sorta di cassazione).

La novità introdotta da Papa Francesco

L’attuale Pontefice ha introdotto elementi di novità nelle procedure dei Tribunali ecclesiastici che si potrebbero definire quasi “rivoluzionari”.

Papa Francesco nel 2015 ha definito la «riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico» con la Lettera Apostolica “Mitis Iudex Dominus Iesus” in forma di «Motu Proprio», cioè di propria iniziativa.

Senza entrare nei dettagli giuridici del diritto canonico, né in quelli dottrinali, possiamo riassumere la riforma in quattro punti essenziali tutti diretti a snellire tempi e procedure dei tribunali diocesani, metropolitani e della stessa Rota.

Primo: per la dichiarazione di nullità del matrimonio non è più necessario il requisito della doppia sentenza conforme «ma è sufficiente – parole del Papa – la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto». Questa riforma si traduce nella possibilità di ottenere una dichiarazione di nullità già in primo grado e ove non vi fossero opposizioni delle parti la sentenza diverrebbe immediatamente efficace. La stessa riforma si traduce quindi in tempi più brevi e nella possibilità che «le parti – ancora parole di Francesco – siano ammesse a nuove nozze canoniche».

Secondo: si attribuisce facoltà di derogare alla composizione collegiale dei tribunali di prima istanza al vescovo e non alla sola conferenza episcopale. Anche questa riforma mira a ridurre i tempi della giustizia ecclesiastica, nell’interesse dei fedeli attribuendo più ampie facoltà e responsabilità ai Vescovi: «Lo stesso Vescovo è giudice – scrive Francesco nella Mitis Iudex –. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II».

Terzo: si introduce il “processus brevior” in alcuni casi strettamente previsti da diritto canonico.

Un principio che, quarto elemento di novità, attribuisce ulteriore responsabilità ai Vescovi, chiamati a essere giudici, nelle fattispecie più spinose: «da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti – spiega il Papa –. Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina». (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html)

I motivi di nullità nel processo ordinario

I motivi di invalidità del vincolo matrimoniale riconosciuti giuridicamente dalla Chiesa Cattolica sono:
l’impotenza sessuale;
matrimonio non consumato ovvero senza rapporti sessuali completi;
assenza del desiderio di avere figli di uno o ambedue i coniugi;
infedeltà e tradimento da parte di uno dei coniugi;
matrimonio celebrato senza il consenso di uno dei coniugi;
violenza fisica o intimidazioni da parte di uno dei coniugi;
mammismo.

Quest’ultima è una nuova definizione introdotta dai giuristi della Sacra Rota secondo la quale un matrimonio può essere considerato nullo se viene dimostrato che uno dei coniugi non ha mai reciso, ne abbia mai provato a recidere  cordone ombelicale con la famiglia di origine creando difficoltà psicologiche e di quotidianità alla nuova famiglia.

Maggiori informazioni è possibile acquisirle sul sito del Tribunale Interdiocesano  Siculo (https://tribunaleinterdiocesanosiculo.it/motivi-di-nullita/) o su qualsiasi altro sito dei tribunali ecclesiastici diocesani.

I motivi di nullità nel processo breve

I motivi di invalidità del vincolo matrimoniale che la Sacra Rota riconosce nel “processus brevior”, ovvero che entro 30 giorni dalla domanda prevedono un pronunciamento del giudice, che ricordiamo in prima istanza è il  Tribunale ecclesiastico, sono:
recidività di uno dei coniugi al tradimento;
aborto procurato;
abbandono del tetto coniugale dopo poco tempo dal giorno del sacro vincolo;
mancanza di fede da parte di uno dei coniugi;
non dichiarata sterilità da parte di uno dei coniugi;
non dichiarata paternità o maternità precedente al matrimonio con terza persona;
trascorsi (non resi noti) da carcerato/a di uno dei coniugi.

È inoltre possibile richiedere l’annullamento con processo breve in altri due casi:
se entrambi i coniugi sono d’accordo nel richiedere la nullità concordando su una delle motivazioni ammesse;
se le motivazioni della richiesta di annullamento sono evidenti al punto da non richiedere approfondimenti da parte del vescovo.

Al contrario, se non vi fosse evidenza delle motivazioni, se non vi fossero prove palesi nonostante una richiesta di nullità concordata il vescovo non procederebbe con l’annullamento breve ma incaricherebbe il tribunale ecclesiastico che trasformerebbe il processo breve in processo ordinario al fine di valutare con la massima certezza la bontà della richiesta. (https://tribunaleinterdiocesanosiculo.it)

annullamento matrimonio

 Le fasi principali del processo
1) Fase introduttoria:
  1. Viene individuato il Tribunale competente a trattare i motivi di nullità;
  2. La causa viene introdotta depositando un fascicolo (libello), nel quale viene riassunta la vicenda pre-matrimoniale e coniugale, e sono indicati i capi di nullità invocati, insieme ad alcuni documenti. Il coniuge che introduce la causa di nullità, può essere assistito dal “patrono stabile” (una sorta di avvocato d’ufficio), messo a disposizione dal Tribunale, o da un avvocato “di fiducia”, da scegliersi tra quelli iscritti all’Albo del Tribunale Ecclesiastico o tra gli avvocati del Tribunale Apostolico della Rota Romana.
  3. Dopo la presentazione e l’iscrizione della pratica a ruolo, il Presidente del Tribunale emette un decreto di ammissione del fascicolo e costituisce il collegio giudicante, formato da tre giudici, che esamineranno la causa; viene designato il “difensore del vincolo” cioè una sorta di pubblico ministero e viene citato l’altro coniuge, con la richiesta di esprimere quella che sarà la sua posizione in giudizio. Così si dà inizio al processo.
  4. Avviene, quindi, la “concordanza del dubbio”, cioè la determinazione e la fissazione dei motivi giuridici per i quali si domanda la nullità e sui quali, quindi, si dovrà indagare.
2) La fase istruttoria.

Inizia, la raccolta delle prove, sotto la guida del giudice istruttore.

3) La fase discussoria.

Raccolte tutte le prove, si compie la pubblicazione degli atti, tramite un decreto del giudice.

4) La fase decisoria.

Si riunisce il collegio dei tre giudici, i quali possono dichiarare la nullità del matrimonio solo se hanno raggiunto, almeno a maggioranza, la certezza morale della stessa, ossia quando “resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario” (DC art. 247 § 2). La sentenza sarà debitamente motivata in diritto e in fatto.

annullamento matrimonio

Quanto costa una causa di nullità matrimoniale?

Il contributo economico che il Tribunale Ecclesiastico richiede per le spese processuali, a carico del coniuge che introduce la causa (parte attrice), è stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I) nella misura di 525 euro.

L’altro coniuge (parte convenuta) è tenuto a versare al Tribunale Ecclesiastico un contributo di compartecipazione ai costi della causa pari a 263 euro, nel caso in cui nomini un patrono di fiducia o usufruisca dell’assistenza di un patrono stabile; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all’istruttoria senza patrocinio.

È possibile anche la rateizzazione del contributo. Inoltre, le parti che versano in condizioni di provata indigenza (adeguatamente documentata e attestata dal parroco) possono chiedere la riduzione del contributo o l’esenzione dal versamento.

Per le parti che danno mandato ad un avvocato di fiducia (iscritto all’Albo del Tribunale Ecclesiastico o avvocato rotale) l’onorario è fissato dalla Cei, tra un minimo di 1.600 euro e un massimo di 3000 euro, a secondo della complessità della causa. L’onorario può lievitare in caso di processo di appello con rito ordinario: a quanto stabilito in primo grado, va aggiunto un onorario che può variare da un minimo di 650 euro ad un massimo di 1.300 euro.

Nel caso in cui i fedeli si rivolgano ai patroni stabili per avvalersi, su richiesta scritta e motivata, del loro patrocinio nella causa matrimoniale non sono gravati da onorari di avvocato, né in primo né in secondo grado di giudizio (https://tribunaleinterdiocesanosiculo.it/costi/)

 

 

 

 

 

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